Nuovo Statuto del Gruppo Micologico di Crema                      (D.Lgs. n. 117/2017) approvato il  30 Settembre 2020 dalla Assemblea straordinaria dei Soci.

 

 

 

GRUPPO   MICOLOGICO   DI   CREMA   -   ODV

 

 

Statuto

 

Art. 1 - Denominazione e sede

 

1. È costituito in Crema (Cr) l’ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato GRUPPO  MICOLOGICO  DI  CREMA  -  ODV “, di seguito indicato con il termine “Associazione”.

2. L’Associazione ha sede legale nel Comune di Crema (Cr), Via Franco Donati 10/A. Il trasferimento della sede legale all’interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’art. 12 del presente statuto.

 

Art. 2 – Statuto

 

1. L’Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.Lgs. n. 117/2017.

2. Il presente statuto contiene le norme relative al funzionamento dell’Associazione.

3. Lo statuto costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione e vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione stessa.

4. In caso di contrasto tra le clausole dell’atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

 

Art. 3 – Finalità

 

1. L’Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per :

 

a)      Promuovere lo studio delle specie fungine della Regione e in particolare quelli caratteristici del territorio cremasco e provinciale, anche in collaborazione con le Scuole, le Biblioteche e i Musei locali;

 

b)      Favorire l’incontro tra gli appassionati di micologia per accrescere la conoscenza dei funghi, del loro habitat, della tossicologia e delle condizioni ideali per il miglior utilizzo a scopo alimentare;

 

c)      Promuovere e tutelare la natura attraverso una cultura ecologica che attua la raccolta dei funghi salvaguardando gli ambienti di crescita;

 

d)      Collaborare con la Struttura Sanitaria Locale per l’attività di prevenzione dalle intossicazioni da funghi rivolte alle famiglie e alle scuole;

 

e)      Collaborare e/o aderire ad altri Gruppi micologici, naturalistici e con i gruppi scientifici e culturali nazionali e/o internazionali;

 

f)       Collaborare con il Comune, la Provincia, la Regione e le Scuole del territorio per organizzare occasioni di informazione micologica e naturalistica per tutti i cittadini e in particolare per le famiglie.

 

Art 4 - Attività di interesse generale

 

1. L’Associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente, l’attività di interesse generale rappresentata dalle voci avanti riportate e contrassegnate dalla stessa lettera di cui all’elenco delle attività di interesse generale – art. 5 D.Lgs. 117/2017:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

i)  organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5 D.Lgs. 117/2017.

2. In particolare l’Associazione si propone di organizzare:

a) corsi, mostre ed altre iniziative culturali;

 

b) giornate di studio e convegni;

 

c) iniziative editoriali;

 

d) escursioni a scopo didattico;

 

e) altre attività ritenute utili per il raggiungimento degli scopi associativi.

3. L’Associazione svolge la propria attività di interesse generale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore alla metà del numero dei volontari associati.

4. L’attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

5. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite in apposito regolamento predisposto dal consiglio direttivo e approvato dall'Assemblea. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

6. L’Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale individuate purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall’art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

 

Art. 5 – Ammissione

 

1. Possono presentare domanda di ammissione all’Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e che, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

2. La domanda di ammissione che dovrà contenere:

̶            l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;

̶            la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

3. L’ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l’ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all’interessato.

5. L’interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l’Assemblea in occasione della prima convocazione utile.

6. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

 

Art. 6 - Diritti e doveri degli aderenti

 

1. L’Associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

2. Ciascun socio ha diritto:

a)      di votare per l’elezione degli organi sociali e di presentare la propria candidatura agli stessi e comunque esprimere il proprio voto in Assemblea;

b)      di essere informato sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;

c)      di prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i verbali e gli altri libri sociali;

d)      di essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate secondo i limiti e con le modalità predefinite dagli organi sociali.

3. Ciascun socio ha il dovere di:

a)      di rispettare il presente statuto, l’eventuale regolamento interno e, anche se dissenziente, quanto deliberato dagli organi sociali;

b)      di attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, per il conseguimento dello scopo sociale;

c)      di non arrecare danno all’Associazione;

d)      di versare la quota associativa, secondo l’importo eventualmente stabilito in sede di approvazione del bilancio preventivo, o eventuali contributi straordinari finalizzati a supportare le attività associative

4. La quota sociale è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito annualmente dall'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo.

5. Le quote sociali o i contributi alle attività associative, qualora deliberati non hanno carattere patrimoniale.

 

Art. 7 - Perdita della qualifica di socio

 

1. La qualità di socio si perde in caso di morte, per recesso o per esclusione.

2. L’associato può sempre recedere dall’Associazione. Chi intende recedere dall’Associazione deve comunicarlo in forma scritta al Consiglio Direttivo il quale provvederà ad aggiornare il libro soci. La dichiarazione di recesso ha effetto immediato salvo il rispetto degli impegni precedentemente presi con l’Associazione.

3. il socio, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall’Associazione stessa.

4. L’esclusione è deliberata dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, con voto segreto

5. L’Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall’interessato.

 

Art. 8 - Ordinamento dell’Associazione

 

1. L’Associazione si è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l’uguaglianza tra i soci.

2. La struttura associativa è composta:

a)      da un’Assemblea

b)      da un Consiglio Direttivo

c)      dal Presidente, con funzioni di legale rappresentanza

d)      dall’organo di controllo e/o dal revisore legale dei conti nei casi imposti dalla legge

3. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

 

Art. 9 – Assemblea

 

1. L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti all’Associazione ed è l’organo sovrano. Ogni socio ha diritto ad esprimere il proprio voto, purchè risulti iscritto nel libro dei soci da almeno 3 mesi.

2. L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

3. Gli aderenti possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri aderenti, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può ricevere una sola delega e rappresentare quindi,  un solo altro associato.

4. Non può essere conferita la delega ad un componente del Consiglio Direttivo o di altro organo sociale.

5. L’Assemblea può essere convocata in forma ordinaria o in forma straordinaria.

 

Art. 10 - Competenze dell’Assemblea

 

1. L’Assemblea:

a)      nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci

b)      elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell’Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

c)      discute e approva il programma dell’attività dell’associazione per l’anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell’associazione all’interno del quale viene indicato l’eventuale ammontare della quota sociale annua

d)      discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti

e)      delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;

f)       delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'Associazione, garantendo al ricorrente la più ampia garanzia di contraddittorio;

g)      delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio

h)      ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

i)       approva eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio Direttivo;

j)       fissa l’ammontare del contributo associativo;

k)      delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L’Assemblea straordinaria ha il compito di:

a)      deliberare sulle modificazioni dello statuto;

b)      deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione.

 

Art. 11 - Convocazione dell’Assemblea

 

1. L’Assemblea è convocata dal Presidente dell’Associazione in via ordinaria, almeno una volta all’anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell’Associazione.

2. L’Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del Presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio Direttivo.

3. L’Assemblea è convocata, almeno 10 (dieci) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell’avviso di convocazione inviata tramite lettera o con altro mezzo anche elettronico che certifichi la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell’Associazione. L’avviso di convocazione deve contenere l’indicazione dell’ordine del giorno, del luogo, dell’ora e della data dell’adunanza.

 

Art. 12 - Validità dell’Assemblea e modalità di voto

 

1. L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L’Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L’Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell’Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l’Assemblea straordinaria delibera con la presenza di almeno due terzi (2/3) dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l’Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell’apposito libro dei soci.

6. I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull’attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

7. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della Associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

8. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

9. Di ogni riunione dell’Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell’Associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

 

Art. 13 - Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’Associazione.

2. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

3. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di 5 ad un massimo di 7 componenti, eletti dall’Assemblea esclusivamente tra gli aderenti.

5. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere.

6. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi,  sono rieleggibili e svolgono la loro attività gratuitamente.

 

Art. 14 - Competenze del Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l’anno.

2. Il Consiglio Direttivo:

a)      amministra, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche, l’Associazione

b)      redige la bozza del bilancio preventivo e del programma di attività, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi

c)      propone, all’interno della bozza del bilancio preventivo, l’ammontare della quota sociale annuale

d)      gestisce la contabilità e redige la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione sull’attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l’anno precedente dall’Assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti

e)      approva o rigetta le domande di ammissione

f)       propone all’Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci

g)      svolge ogni altra attività non espressamente assegnata, dallo statuto o dalla legge, all’Assemblea o ad altro organo sociale.

h)      Procede, qualora ritenuto necessario, alla istituzione della Commissione tecnico scientifica ed alla nomina dei suoi componenti. La Commissione tecnico scientifica avrà il compito di sovrintendere lo studio e la classificazione delle specie fungine, presiedere incontri con i cittadini e gli studenti per divulgare la conoscenza ed il rispetto per i funghi, collaborare nell’allestimento delle mostre micologiche e accompagnare i soci in escursioni dedicate alla raccolta dei funghi a scopo di studio.

 

Art. 15 - Funzionamento del Consiglio Direttivo

 

1. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti ed è presieduto dal Presidente dell’Associazione.

2. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

3. Di ogni riunione del Consiglio Direttivo è redatto verbale da parte del Segretario dell’Associazione.

4. Qualora uno dei consiglieri eletto cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, il Consiglio Direttivo provvederà alla sostituzione del consigliere per cooptazione chiedendone all’Assemblea la convalida nella prima riunione valida. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

5. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l’Assemblea ordinaria procedere al suo rinnovo.

 

 

 

Art. 16 - Il Presidente

 

1. Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.

2. Il Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti, a maggioranza dei presenti.

3. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’Assemblea con deliberazione approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

4. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo e sovraintende alla realizzazione del programma di attività deliberato dall’Assemblea.

5. In caso di necessità ed urgenza, quando non sia possibile riunire tempestivamente il Consiglio Direttivo, il Presidente può assumere le decisioni opportune al fine di evitare un danno all’Associazione. Tali decisioni devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

 

Art. 17 - Il Vicepresidente

 

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua funzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato ad esercitarle.

2. Il Vicepresidente:

a)      Gestisce, di concerto con il Presidente ed il Tesoriere, la contabilità, il conto corrente e la cassa dell’Associazione.

b)      Relaziona al Consiglio Direttivo, in ogni sua riunione, sull’andamento delle entrate e delle uscite economiche e sullo stato del patrimonio dell’Associazione.

3.      I compiti e le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo possono essere assegnati dal Consiglio Direttivo ad altro consigliere che assumerà la funzione di tesoriere.

 

Art. 18 - Il Segretario e il Tesoriere

 

1. Il Segretario verbalizza le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo, gestisce la tenuta dei libri verbali e dell’elenco dei soci garantendone libera visione al socio che lo richieda.

Il Tesoriere, di concerto con il Presidente ed il Vicepresidente, gestisce la contabilità, il conto corrente a la cassa dell’associazione, effettua i pagamenti, tiene aggiornati i registri delle entrate e delle uscite.

 

Art. 19- Organo di Controllo e revisione legale

 

1. L’Assemblea nomina l’Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

×          totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00

×          ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00

×          dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità

2. La composizione e le funzioni dell’Organo di Controllo sono quelle determinate dall’art. 30 del D.Lgs. 117/2017

3. L’Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:

×          totale dell’attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00

×          ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00

×          dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità

×           

Art. 20 - Libri sociali

 

1. Sono libri sociali dell’Associazione:

a)      il libro dei soci, contenente l’elenco dei soci dell’Associazione;

b)      il libro verbali dell’Assemblea, contenente gli avvisi di convocazione e i verbali dell’Assemblea;

c)      il libro verbali del Consiglio Direttivo, contenente i verbali del Consiglio Direttivo;

d)      il libro dei volontari contenente i nominativi delle persone che svolgono attività di volontariato non occasionale nell’ambito dell’Associazione.

2. La tenuta dei libri sociali è a cura del Segretario dell’Associazione.

3. I verbali, di Assemblea e Consiglio Direttivo devono contenere la data, l’ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all’ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da Presidente e dal Segretario.

 

Art. 21 - Risorse economiche

 

1. Il patrimonio dell’Associazione sarà rappresentato dai beni immobili o mobili acquisiti dall’Associazione nonché dai fondi accantonati per il conseguimento dello scopo sociale.

2. Le entrate economiche dell’Associazione sono rappresentate:

a)      quote sociali

b)      contributi pubblici e privati

c)      donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio

d)      rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi

e)      gli eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall’Associazione, purché adeguatamente documentate, per l’attività di interesse generale prestata

f)       proventi derivanti da attività, svolte senza l’impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenza sul mercato, di vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito, proventi derivanti dalla cessione di beni prodotti dagli assistiti e da volontari purché la vendita sia curata direttamente dall’Associazione senza intermediari, proventi derivanti da somministrazioni di alimenti e bevande in occasioni di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale

g)      altre entrate espressamente previste dalla legge

h)      eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti

3. La quota sociale, se l’Assemblea ne delibera il pagamento, non è ripetibile o trasmissibile se non nei casi imposti dalla legge.

 

Art. 22 - Scritture contabili

 

1. Il Consiglio Direttivo gestisce le scritture contabili dell’Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

 

Art. 23 - Esercizio sociale

 

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017 qualora emanato.

3. Al bilancio consuntivo deve essere obbligatoriamente allegata una relazione di missione che rappresenti le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e che documenti il carattere secondario e strumentale delle attività diverse, se svolte.

4. La bozza del bilancio consuntivo e della relazione sull’attività svolta sono predisposti dal Consiglio Direttivo e devono essere approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile.

5. Il bilancio preventivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all’art. 13, 3° comma, del D.Lgs. 117/2017, qualora emanato, utilizzando lo stesso modello utilizzato per il bilancio consuntivo e deve contenere l’ammontare della quota sociale annua

6. Al bilancio preventivo deve essere obbligatoriamente allegato il programma dell’attività dell’Associazione per l’anno in corso, specificando per ogni attività le connessioni con le finalità e l’oggetto descritti nel presente statuto ed evidenziando i risultati attesi.

7. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio Direttivo e devono essere discussi e approvati dall’Assemblea entro il mese di aprile

 

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

 

1. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte per legge.

2. L’Associazione ha l’obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

 

Art. 25 - Assicurazione dei volontari

 

1. Tutte le persone che prestano attività di volontariato non occasionale per l’Associazione sono assicurate per malattia, infortunio e responsabilità civile.

2. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

 

Art. 26 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

 

1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l’Assemblea deve nominare il liquidatore.

2. In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all’art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall’Assemblea. Nel caso l’Assemblea non individui l’ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell’art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

 

 

Art. 27 - Disposizioni finali

 

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

                   Il Segretario                                                 Presidente

 

                 Antonio  Aiolfi                                               Emilio Pini

Statuto attualmente in vigore fino alla approvazione di quello nuovo

 

Titolo I                        

 

         Disposizioni generali

 

 

- Articolo 1 -

Costituzione, denominazione, sede e durata

 

E’ costituita l’Associazione di volontariato denominata Gruppo Micologico di Crema (in seguito denominato Gruppo).

 

Il Gruppo associa i cultori della micologia e gli interessati alla conoscenza del patrimonio botanico ed ambientale della Lombardia, con particolare riferimento al territorio cremasco.

 

I contenuti e la struttura dell’Associazione sono ispirati a principi di solidarietà, trasparenza e democrazia che consentono l’effettiva partecipazione della compagine associativa alla vita dell’Organizzazione stessa.

 

Il Gruppo ha sede legale in Crema – Via Donati 10/A. Il Consiglio Direttivo può con delibera, trasferire la sede legale nell’ambito dello stesso Comune, nonché istituire sedi secondarie nel territorio della Regione Lombardia.

 

La durata del Gruppo è illimitata.

 

 

- Articolo 2 -

Statuto e regolamento

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 10 e seguenti del D. Lgs. 4/12/97 n 460, l’organizzazione è costituita in conformità al dettato della L. 266/91, la quale le attribuisce la qualificazione di Organizzazione di Volontariato e le consente di essere considerata ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale).

 

L’organizzazione del Gruppo è disciplinata dal presente Statuto e dall’eventuale regolamento deliberato dall’assemlea.

 

 

- Articolo 3 -

Efficacia dello Statuto

 

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti al Gruppo.

 

Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento del Gruppo stesso.

 

 

- Articolo 4 -

Modifiche dello Statuto

 

Il presente Statuto è modificato con deliberazione dell’Assemblea, come previsto dall’art. 15.

 

 

 

TitoloII

                                   

          Finalità del Gruppo

 

 

- Articolo 5 -

Solidarietà

 

Il Gruppo non ha fini di lucro diretto né indiretto e persegue un fine di solidarietà sociale nei settori: civile, culturale e sociale.

 

 

- Articolo 6 -

Finalità

 

Le finalità specifiche del Gruppo sono:

 

a)      Promuovere lo studio delle specie fungine della Regione e in particolare quelli caratteristici del territorio cremasco e provinciale, anche in collaborazione con le Scuole, le Biblioteche e i Musei locali;

b)      Favorire l’incontro tra gli appassionati di micologia per accrescere la conoscenza dei funghi, del loro habitat, della tossicologia e delle condizioni ideali per il miglior utilizzo a scopo alimentare;

c)      Promuovere e tutelare la natura attraverso una cultura ecologica che attua la raccolta dei funghi salvaguardando gli ambienti di crescita;

d)     Collaborare con la Struttura Sanitaria Locale per l’attività di prevenzione dalle intossicazioni da funghi rivolte alle famiglie e alle scuole;

e)      Collaborare con gli altri Gruppi micologici, naturalistici e con i gruppi scientifici e culturali del territorio;

f)       Collaborare con il Comune, la Provincia, la Regione e le Scuole del territorio per organizzare occasioni di informazione micologica e naturalistica per tutti i cittadini e in particolare per le famiglie.

 

Per raggiungere queste finalità il Gruppo organizza:

 

-          Corsi,Mostre ed altre iniziative culturali

-          Giornate di studio e convegni

-          Iniziative editoriali

-          Escursioni a scopo didattico

-          Altre attività ritenute utili per il raggiungimento degli scopi associativi.

 

Al fine di svolgere le sopraccitate attività, Il Gruppo si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni volontarie dirette e gratuite dei propri aderenti.

 

Il Gruppo, qualora se ne presentasse la necessità, potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

 

Il Gruppo svolge le proprie attività senza fini di lucro e non svolgerà attività diverse da quelle istituzionali ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

 

 

Titolo III     

 

                    I Soci

 

 

- Articolo 7 -

Ammissione

 

Possono essere Soci del Gruppo tutte le persone che ne condividono le finalità e sono mossi da spirito di solidarietà.

 

Sono soci del Gruppo coloro che hanno sottoscritto l’Atto di Costituzione in qualità di Soci Fondatori e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda viene accolta dal Consiglio Direttivo in qualità di Soci Ordinari.

 

L’iscrizione al Gruppo è subordinata al versamento della quota associativa annuale.

 

 

- Articolo 8 -

Diritti dei Soci

 

I Soci hanno diritto di:

 

-          frequentare i locali dell’Associazione e partecipare a tutte le iniziative e a tutte le manifestazioni promosse dalla stessa;

-          partecipare alle Assemblee ( se in regola con il pagamento della quota associativa annuale) , e se maggiorenni, di votare direttamente o per delega (massimo una);

-          partecipare alle attività promosse dall’Associazione ed usufruire di tutti i servizi;

-          conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;

-          accedere agli atti e ai registri dell’Associazione;

-          dare le dimissioni in qualsiasi momento;

-          proporre progetti ed iniziative da sottoporre al Consiglio Direttivo;

-          discutere ed approvare i rendiconti economici;

-          eleggere ed essere eletti membri degli Organismi Dirigenti;

-          essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, nei limiti stabiliti dall’Assemblea o dal Consiglio Direttivo.

 

 

- Articolo 9 -

Doveri dei Soci

 

I Soci sono tenuti a:

 

-          osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi Sociali;

-          versare la quota associativa stabilita annualmente dall’Assemblea su proposta del Consiglio;

-          svolgere le attività preventivamente concordate;

-          mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione.

 

 

 

- Articolo 10 -

Perdita della qualifica di Socio

 

La qualifica di socio si perde per:

 

-          decesso;

-          mancato pagamento della quota associativa;

-          dimissioni volontarie;

-          esclusione o radiazione per gravi fatti a carico del socio, per inosservanza delle disposizioni del presente Statuto, di eventuali regolamenti e delle deliberazioni degli Organi Sociali e per comportamenti contrastanti alle finalità dell’Associazione;

-          Contro ogni provvedimento del Consiglio Direttivo arrecante sospensione, espulsione o radiazione del socio, è ammesso il ricorso al Collegio dei Garanti (se nominato, altrimenti all’Assemblea dei Soci), il quale, previo contraddittorio, delibera in via definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso. L’esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali sia stata deliberata.

 

 

 

 Titolo IV 

 

                   Organi

 

 

- Articolo 11 -

Organi del Gruppo

 

Gli Organi del Gruppo sono:

 

-          L’Assemblea dei Soci;

-          Il Presidente;

-          Il Consiglio Direttivo;

-          La Commissione Tecnico Scientifica.

 

 

- Articolo 12 -

L’Assemblea dei Soci - Composizione

 

L’Assemblea generale dei Soci è l’Organo sovrano del Gruppo, è composta da tutti gli aderenti al Gruppo in regola con il versamento della quota sociale, è presieduta dal Presidente e può essere ordinaria e straordinaria.

 

L’Assemblea è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza assoluta dei Soci; in seconda convocazione indipendentemente dal numero dei presenti.

 

 

- Articolo 13 -

Convocazione

 

L’Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente.

La convocazione avviene con avviso personale scritto da inoltrarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione. L’avviso deve contenere l’ordine del giorno, il luogo, la data e l’ora della prima e della seconda convocazione.

L’Assemblea è altresì convocata dal Presidente su richiesta di almeno il 10% dei Soci che indicheranno l’argomento sul quale L’Assemblea dovrà esprimersi.

 

- Articolo 14 -

Prerogative dell’Assemblea

 

L’Assemblea ordinaria:

 

-          approva lo Statuto del Gruppo e le eventuali modifiche;

-          elegge il Consiglio Direttivo;

-          approva il bilancio preventivo;

-          delibera tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente.

 

L’Assemblea straordinaria delibera:

 

-          lo scioglimento del Gruppo;

-          delibera tutti gli argomenti sottoposti al suo esame dal Presidente.

 

 

- Articolo 15 -

Votazioni

 

L’Assemblea delibera a maggioranza dei voti presenti.

L’approvazione e le modifiche dello Statuto avvengono con la maggioranza dei Soci.

I voti sono palesi tranne quelli riguardanti le persone.

Per le votazioni sono ammesse deleghe fino ad un massimo di 1 (una).

 

 

- Articolo 16 -

Verbalizzazione

 

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente.

Il verbale è conservato nella sede del Gruppo.

Ogni aderente al Gruppo ha diritto di consultare il verbale.

 

 

- Articolo 17 -

Il Presidente – Elezione

 

Il Presidente del Gruppo viene eletto tra i componenti del Direttivo nella prima seduta, a maggioranza dei voti e dura in carica 3 anni.

 

 

- Articolo 18 -

Funzioni del Presidente

 

Il Presidente:

 

-          rappresenta legalmente il Gruppo e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l’organizzazione;

-          convoca e presiede l’assemblea e il Consiglio Direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori al fine di perseguire le finalità del Gruppo e di portare a compimento gli obiettivi deliberati dall’assemblea;

-          sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio e provvede alla loro custodia e accessibilità per i Soci;

-          può assumere iniziative urgenti e di carattere ordinario che saranno poi ratificate dal Consiglio.

 

 

- Articolo 19 -

Il Consiglio Direttivo – Composizione

 

Il Consiglio direttivo è composto da 5 Membri eletti tra i Soci dall’Assemblea.

 

E’ validamente costituito quando sono presenti il Presidente e almeno 2 membri e delibera con la maggioranza dei presenti.

 

  

- Articolo 20 -

Compiti del Consiglio Direttivo

 

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

 

-          nella prima seduta, convocata dal componente più anziano di età, elegge il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere, la Commissione tecnico scientifica;

-          nomina i delegati che rappresenteranno il Gruppo in altri consessi;

-          predispone i bilanci;

-          provvede agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non spettano all’Assemblea;

-          svolge attività di indirizzo e promozione per il raggiungimento delle finalità del Gruppo;

-          predispone le liste elettorali per il rinnovo delle cariche sociali entro un mese dalla scadenza naturale degli incarichi.

 

 

- Articolo 21 -

Riunioni del Consiglio Direttivo

 

Il Consiglio si riunisce almeno 4 volte all’anno su convocazione del Presidente mediante avviso scritto con l’O.D.G. da inviarsi almeno 5 giorni prima della seduta.

 

Le riunioni si svolgono presso la sede.

 

Alle sedute del Consiglio, con funzione di consulenti, sono invitati i membri della Commissione tecnico scientifica.

 

- Articolo 22 -

Durata e sostituzioni

 

Il Consiglio rimane in carica 3 anni, salvo proroga deliberata dall’Assemblea a maggioranza dei presenti.

 

La proroga è ammessa una sola volta e per un periodo non superiore ad un anno.

 

In caso di dimissioni, decadenza o altre cause di forza maggiore che richiedano la sostituzione di Consiglieri, subentrano i candidati che nella graduatoria dei voti risultano i primi non eletti. I subentranti, restano in carica fino alla normale scadenza del Direttivo.

 

 

- Articolo 23 -

Il Segretario - Tesoriere

 

Nominato in seno al Consiglio Direttivo, il Segretario collabora con il Presidente nella esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio. Provvede alla stesura dei verbali dell’Assemblea e del Consiglio. Provvede alla riscossione delle quote associative e di ogni altra contribuzione.

 

Effettua i pagamenti, tiene aggiornati i registri delle entrate e delle uscite e tiene aggiornato il libro dei soci.

 

In caso di suo impedimento viene sostituito da un altro membro del Consiglio.

 

                                             - Articolo 24 -

La Commissione tecnico scientifica – Composizione e compiti

 

Viene nominata dal Consiglio ed è costituita da esperti in micologia, botanica ed ecologia, residenti preferibilmente in provincia di Cremona.

 

La commissione, in accordo con le deliberazioni del Consiglio, ha il compito di:

 

-          sovrintendere lo studio e la classificazione delle specie fungine del territorio;

-          aiutare i Soci nella classificazione dei funghi;

-          presiedere incontri con i cittadini e gli studenti per divulgare la conoscenza e il rispetto per i funghi;

-          collaborare nell’allestimento di mostre micologiche;

-          accompagnare i Soci in escursioni dedicate alla raccolta dei funghi a scopo di studio.

 

 

- Articolo 25 -

Gratuità delle cariche sociali

 

Tutte le cariche e gli incarichi sono gratuiti.

 

 

 

Titolo V                                

 

       Le Risorse economiche

 

 

 

- Articolo 26 -

Patrimonio

 

Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da:

 

-          beni mobili e immobili d proprietà dell’Associazione;

-          beni di ogni specie acquistati dall’Associazione sempre destinati alla realizzazione delle sue finalità istituzionali;

-          contributi, erogazioni e lasciti diversi;

-          fondo di riserva.

 

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

 

-          proventi derivanti dal proprio patrimonio;

-          contributi di privati;

-          contributi dello Stato, di Enti o di Istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche documentate attività o progetti;

-          rimborsi derivanti da convenzioni;

-          quote associative annuali ed altri tipi di contributi degli associati;

-          ogni atro tipo di entrata derivante o connessa con le attività esercitate.

 

Tutti i beni sono acquisiti dal Gruppo, sono ad esso intestati e sono elencati nell’inventario che è depositato nella sede e può essere consultato dai Soci.

 

Le quote associative sono previste dal bilancio preventivo.

 

I soggetti che elargiscono contributi al Gruppo sono considerati “ Benemeriti “.

 

Le erogazioni liberali in denaro, i lasciti e le donazioni, sono accettate con deliberazione dell’Assemblea che ne prevede altresì l’utilizzo in armonia con le finalità del Gruppo.

 

I rimborsi relativi alle spese sostenute per attività dipendenti da convenzioni, sono accettati dal Direttivo, che ne delibera l’utilizzo in coerenza con le disposizioni della convenzione e con le finalità del Gruppo.

 

Il Presidente attua le deliberazioni dell’Assemblea e compie i necessari atti giuridici.

 

 

-          Articolo 27 -

Scioglimento e devoluzione dei beni

 

La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione, deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. L’Assemblea stessa decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, per uno o più scopi stabiliti dal presente Statuto, ad altra Associazione con finalità analoghe e comunque per scopi di utilità generale.

 

E’ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli associati.

 

 

 

 

Titolo VI 

 

                   Bilancio

 

 

 

- Articolo 28 -

Durata e decorrenza

 

Il Bilancio del Gruppo è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 Dicembre.

 

 

- Articolo 29 -

Bilancio di previsione

 

Il Bilancio di previsione è elaborato dal Consiglio Direttivo e viene proposto per l’approvazione all’Assemblea dal Presidente del Gruppo. Esso contiene il programma delle attività e la previsione delle entrate e delle spese relative all’esercizio annuale successivo.

 

 

- Articolo 30 -

Bilancio consuntivo

 

Il Bilancio consuntivo viene predisposto dal Consiglio Direttivo e contiene le singole voci di entrata e di spesa relative all’anno trascorso.

 

 

- Articolo 31 -

Consultazione dei Bilanci

 

I Bilanci vengono depositati nella sede del Gruppo almeno 15 giorni prima della approvazione e possono essere consultati da tutti i Soci.

 

 

- Articolo 32 -

Approvazione dei Bilanci

 

I Bilanci, preventivo e consuntivo, vengono approvati dalla Assemblea nella medesima seduta, con il voto della maggioranza dei presenti, entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio.

 

 

 

 

 

 

 

Titolo VII

 

           Rapporti con Enti 

 

            pubblici e privati

 

 

- Articolo 33 -

 

Il Gruppo coopera con altri soggetti pubblici e privati per la realizzazione delle proprie finalità sociali, culturali e di solidarietà.

 

 

- Articolo 34 -

 

Il Presidente del Gruppo, mantiene i rapporti con gli Enti pubblici e privati, con le Scuole e le Associazioni che possono essere interessate a promuovere la conoscenza dei funghi.

 

Il Consiglio Direttivo, insieme ai soggetti interessati e alla Commissione tecnico scientifica, predispone il programma dettagliato delle iniziative che verranno sottopose all’Assemblea per l’approvazione.

 

 

 

 

Titolo VIII                          

 

      Disposizioni transitorie

 

 

- Articolo 35 -

 

In attesa della convocazione della prima Assemblea costitutiva del Gruppo, le funzioni del Consiglio Direttivo vengono esercitate dai Soci fondatori del Gruppo.

 

 

TitoloIX 

                 

           Disposizioni finali

 

 

- Articolo 36 -

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle leggi vigenti e ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

 

 

 

Registrato a Crema il 27 Novembre 2002 al n° 4475 serie 3

 

         

       

 

 

         Soci fondatori

 

 

 

 

 

Aiolfi Antonio

 

Bonadeni Attilio

 

Brignoli Gian Pietro

 

Cè Saverio

 

De Poli Adolfo

 

Di Cioccio Mario

 

Gandelli Gian Fausto

 

Marazzi Loreta

 

Miffoleri Pierluigi

 

Pini Emilio

 

Pizzacani Roberto

 

Rozza Walter